Art. 20.
(Prevenzione degli incendi).

      1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,

 

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relative ad elementi strutturali si considerano norme di buona tecnica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n), della presente legge. Le disposizioni relative alle norme comportamentali e procedurali di sicurezza contenute nel medesimo decreto si considerano buone prassi.